sabato 11 ottobre 2008

Rimessione

La rimessione: prima e dopo la "Cirami": spunti per una comparazione cronologica



Sara Cortesini

Dopo un travagliato iter legislativo è stato riformato l'istituto della rimessione, previsto dagli art. 45-49 c.p.p.. Come noto, esso scaturisce al fine di garantire l'imparzialità del Giudice-Ufficio giudiziario da possibili interferenze ambientali. La sua ratio, conformemente al dettato dell'art. 25 Cost. (precostituzione del Giudice), vuole salvaguardarne anche l'indipendenza e l'imparzialità. L'attuale Legge 7. 11. 2002, n. 248, meglio nota come "Legge Cirami", modifica nella struttura l'art. 45 c.p.p. con una disciplina più analitica ed una specificazione più puntuale delle fattispecie in grado di minare l'imparzialità dell'ufficio giudiziario in complexu considerato. La disposizione enuclea i casi in cui

"In ogni stato e grado del processo di merito, gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza e l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittima suspicione".

Il precedente testo, era privo di qualsivoglia riferimento alla c.d. legittima suspicione, anche se, mediante l'attività ermeneutica, la dottrina aveva enucleato due ipotesi, tassativamente stabilite, tali da giustificare la rimessione quali: esigenze di ordine pubblico e motivi di legittimo sospetto.
Anche l'art. 47 c.p.p. non è uscito indenne dal rinnovamento normativo. In base alla nuova normativa, infatti, il giudice a quo può sospendere il processo con ordinanza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. Nella vigenza della precedente disciplina la richiesta di remissione non sospendeva il processo. La disciplina ante "Cirami", era , infatti, caratterizzata da un'iniziale inibizione per il Giudice di pronunziare sentenza sino a quando non fosse intervenuta l'ordinanza declaratoria di inammissibilità o quella di rigetto. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 22. 10. 1996, n. 35, dichiarò l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'abrogato art. 47 c.p.p. restituendo, dunque, al Giudice a quo la facoltà di pronunziare sentenza la quale sarebbe stata, se del caso, travolta dall'esito della richiesta di rimessione.
Dopo la Legge 7. 11. 2002, n. 248 è stata data al Giudice la facoltà di disporre con ordinanza la sospensione del processo fino all'intervento dell'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta.
Nulla è mutato, invece, per ciò che concerne il potere sospensivo della Corte di Cassazione. Tanto il previgente art. 47.1 c.p.p.che il novello 47.2 c.p.p., infatti, dispongono che

" La Corte di Cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo".

Il nuovo art 47 c.p.p., inoltre, dispone che il processo debba, comunque, essere sospeso prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e che non possano essere pronunziati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando il Giudice del merito abbia avuto notizia dalla Suprema Corte che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle Sezioni Unite ovvero a Sezione diversa dall'apposita Sezione di cui all'art. 610.1 c.p.p.. Il Giudice del merito , inoltre, non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto ad altra già rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione, che secondo la precedente disciplina poteva essere disposta solo dalla Corte di Cassazione, rende possibile solo il compimento degli atti urgenti.
L'art. 47.3 c.p.p., così come riformato dall' art. 1 della "Legge Cirami", sancisce che gli effetti della sospensione si protraggono sino al momento in cui intervenga l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta.
La sospensione, in base all'art 47.4 c.p.p. così come riformato dalla art. 1. della "Legge Cirami", determina la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione del reato e , qualora la sospensione stessa sia stata richiesta da un imputato, la sospensione dei termini di custodia cautelare. La prescrizione ed i termini di custodia cautelare, comunque , riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte dichiara inammissibile o rigetta la domanda o, in caso di suo accoglimento, dal momento in cui il processo dinanzi al Giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento sella sospensione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme inerenti alla sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare id est l'art. 304 c.p.p..
L'organo competente a giudicare sull'istanza di rimessione è la Corte di Cassazione, la quale decide in camera di consiglio. Questo è uno dei casi in cui la Suprema Corte è giudice anche del fatto, in quanto ha il potere di assumere, se necessario, le opportune informazioni. Ciò implica, fra l'altro, che essa ha poteri d'ufficio relativi alla ricerca della prova dell'effettiva esistenza dei presupposti legittimanti la rimessione, rispetto a cui le parti hanno solo un mero onere di allegazione.
Importante è, inoltre, il nuovo art. 48.5 c.p.p., il quale sancisce che

"[…] Il Giudice designato dalla Corte di Cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessiome quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione".

Il previgente art. 48.3 c.p.p., invece, sanciva che

" Il Giudice designato [...] dichiara, con ordinanza, se ed in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia".

Si può notare, anche da qui, la maggiore tutela del diritto che ciascuna delle parti ha ad un effettivo libero convincimento del Giudice (qui inteso quale ufficio).
L'art. 49 c.p.p., al contrario, non ha subito mutamenti nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Degni di menzione, però, ed infatti hanno suscitato (e continuano a suscitare) numerose polemiche, sono i suoi commi quinto e sesto, i quali qui si riportano

" La presente Legge si applica anche ai processi in corso, e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della Legge, conservano efficacia. […]
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U".

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