sabato 11 ottobre 2008

Rimessione

La rimessione: prima e dopo la "Cirami": spunti per una comparazione cronologica



Sara Cortesini

Dopo un travagliato iter legislativo è stato riformato l'istituto della rimessione, previsto dagli art. 45-49 c.p.p.. Come noto, esso scaturisce al fine di garantire l'imparzialità del Giudice-Ufficio giudiziario da possibili interferenze ambientali. La sua ratio, conformemente al dettato dell'art. 25 Cost. (precostituzione del Giudice), vuole salvaguardarne anche l'indipendenza e l'imparzialità. L'attuale Legge 7. 11. 2002, n. 248, meglio nota come "Legge Cirami", modifica nella struttura l'art. 45 c.p.p. con una disciplina più analitica ed una specificazione più puntuale delle fattispecie in grado di minare l'imparzialità dell'ufficio giudiziario in complexu considerato. La disposizione enuclea i casi in cui

"In ogni stato e grado del processo di merito, gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza e l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittima suspicione".

Il precedente testo, era privo di qualsivoglia riferimento alla c.d. legittima suspicione, anche se, mediante l'attività ermeneutica, la dottrina aveva enucleato due ipotesi, tassativamente stabilite, tali da giustificare la rimessione quali: esigenze di ordine pubblico e motivi di legittimo sospetto.
Anche l'art. 47 c.p.p. non è uscito indenne dal rinnovamento normativo. In base alla nuova normativa, infatti, il giudice a quo può sospendere il processo con ordinanza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. Nella vigenza della precedente disciplina la richiesta di remissione non sospendeva il processo. La disciplina ante "Cirami", era , infatti, caratterizzata da un'iniziale inibizione per il Giudice di pronunziare sentenza sino a quando non fosse intervenuta l'ordinanza declaratoria di inammissibilità o quella di rigetto. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 22. 10. 1996, n. 35, dichiarò l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'abrogato art. 47 c.p.p. restituendo, dunque, al Giudice a quo la facoltà di pronunziare sentenza la quale sarebbe stata, se del caso, travolta dall'esito della richiesta di rimessione.
Dopo la Legge 7. 11. 2002, n. 248 è stata data al Giudice la facoltà di disporre con ordinanza la sospensione del processo fino all'intervento dell'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta.
Nulla è mutato, invece, per ciò che concerne il potere sospensivo della Corte di Cassazione. Tanto il previgente art. 47.1 c.p.p.che il novello 47.2 c.p.p., infatti, dispongono che

" La Corte di Cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo".

Il nuovo art 47 c.p.p., inoltre, dispone che il processo debba, comunque, essere sospeso prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e che non possano essere pronunziati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando il Giudice del merito abbia avuto notizia dalla Suprema Corte che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle Sezioni Unite ovvero a Sezione diversa dall'apposita Sezione di cui all'art. 610.1 c.p.p.. Il Giudice del merito , inoltre, non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto ad altra già rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione, che secondo la precedente disciplina poteva essere disposta solo dalla Corte di Cassazione, rende possibile solo il compimento degli atti urgenti.
L'art. 47.3 c.p.p., così come riformato dall' art. 1 della "Legge Cirami", sancisce che gli effetti della sospensione si protraggono sino al momento in cui intervenga l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta.
La sospensione, in base all'art 47.4 c.p.p. così come riformato dalla art. 1. della "Legge Cirami", determina la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione del reato e , qualora la sospensione stessa sia stata richiesta da un imputato, la sospensione dei termini di custodia cautelare. La prescrizione ed i termini di custodia cautelare, comunque , riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte dichiara inammissibile o rigetta la domanda o, in caso di suo accoglimento, dal momento in cui il processo dinanzi al Giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento sella sospensione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme inerenti alla sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare id est l'art. 304 c.p.p..
L'organo competente a giudicare sull'istanza di rimessione è la Corte di Cassazione, la quale decide in camera di consiglio. Questo è uno dei casi in cui la Suprema Corte è giudice anche del fatto, in quanto ha il potere di assumere, se necessario, le opportune informazioni. Ciò implica, fra l'altro, che essa ha poteri d'ufficio relativi alla ricerca della prova dell'effettiva esistenza dei presupposti legittimanti la rimessione, rispetto a cui le parti hanno solo un mero onere di allegazione.
Importante è, inoltre, il nuovo art. 48.5 c.p.p., il quale sancisce che

"[…] Il Giudice designato dalla Corte di Cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessiome quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione".

Il previgente art. 48.3 c.p.p., invece, sanciva che

" Il Giudice designato [...] dichiara, con ordinanza, se ed in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia".

Si può notare, anche da qui, la maggiore tutela del diritto che ciascuna delle parti ha ad un effettivo libero convincimento del Giudice (qui inteso quale ufficio).
L'art. 49 c.p.p., al contrario, non ha subito mutamenti nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Degni di menzione, però, ed infatti hanno suscitato (e continuano a suscitare) numerose polemiche, sono i suoi commi quinto e sesto, i quali qui si riportano

" La presente Legge si applica anche ai processi in corso, e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della Legge, conservano efficacia. […]
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U".

venerdì 10 ottobre 2008

Pour Légalité maintenir Ucle world Unione Consumatori Lavoratori

A proposito di: EREDE DI FEDERICO II RIVUOLE INDIETRO IL CASTELLO
il 23 set 2009 alle 08:21
In realta' la pretesa della Principessa Yasmin e' giuridicamene fondata.
Castel del Monte e' un bene reliquiario religioso spirituale dinastico ,su cui non vige uso capione come chiese Cappelle .Vero che e' stato abusivamente occupato da altre dinastie. Ma il bene e'di natura imprescrittibile ed irrinunciabile. Ne discende che tutte le vendite , riguardanti tali beni sono nulle(nel caso poi ,come quella del Duca Carafa, tra l'altro fidecommisso del bisnonnodi Yasmin,il principe Aymar della dinastia Sveva Sicena Anglicana, Avril (Staufer)de(von)Saint(Hohen)Genis(Staufen) Buren Anjou ,principe russo curlandese , fu possibile poiche' taledinastia dopo essere stata in Inghilterra alla corte di Re Edoardo dei Plantageneti, di cui erano cugini, tramite la madre Isabella d'inghilterra, terza mogliedi Federico II,visse in Bretagne,ancora dominio dei vecchi conti d'Anjou, e a Saint Genis , emigrando poi in Russia .Solo nei primi del 1900 fu italianizzata.
Pertanto in qualsiasi momento tale Dinastia puo' far valere l'imperativo delPrior in tempore, Potior in iure,essendo bene imprescrittibile, come del resto tutti i Castelli di Federico che sorgono su antichi presidi monastici o chiese bizantine longobarde normanne. Come emerge dal Die Zeit der Staufer il quarto figlio di Federico II ed Isabella d'Inghilterra, Federico de Stupho,sopravvisse ,subentrando ai diritti di Carlotto Enrico , dopo la morte di Corradino, come dai preamboli testamentari di Worms di Federico II, in caso di estinzione della linea di Yolanda di Brienne.Federico VI e'sepolto nell'Abbazia Avril de Saint Genis Buren Anjou .
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Iscritto il: 23 set 09


A proposito di: EREDE DI FEDERICO II RIVUOLE INDIETRO IL CASTELLO
di Ucle, il 23 set 2009 alle 08:27
Ne discende quindi che e' lo Stato che deve restituire qualcosa ,oltre al castello, alla principessa Yasmin che, nel caso devolverebbe il tutto ai giovani per il Vivarium Federiciano del castello, Polo di Eccellenza Scienza Arte

Denunciata al Presidente CSM il giudice onorario dottoressa Giri di Camerino

Esposto dell'Uclew al Presidente CSM



Oggetto: La dottoressa Giri Del tribunale Camerino denunciata per abuso di potere e violazione rimessione e ricusazione al CSM e al Ministro Giustizia Ricevuto il: 09/10/08 11:36






L'Ucle di cui e' Presidente la Giornalista Yasmin Aprile von Hohenstaufen Puoti
Denuncia al Presidente CSM il Giudice Claudia Giri del Tribunale di Camerino, per abuso di potere e violazioni procedura rimessione e ricusazione, in merito processo multa di 32 mila euro, per essersi opposta ad ordinanza del comune di Fiordimonte, reo di omissione dell'ordinanza pericolosita' verso terzi Castello di Alfi, essendo ai sensi art 10 dell'Ordinanza 2268/97 di competenza del comune e prefettura.. Nonostante atto di notifica di richiesta rimessione per legittimo sospetto e dichiarazione ricusazione in corso, ricevuta Ar spedita il 25 sett.o8 ricevuta con firma del Tribunale di Camerino il 29.sett.o8, la stessa ,disattendendo la procedura , nominava tempestivamente un avvocato d'ufficio(Avv Poeta che si asteneva proprio perche' gia' conosceva per vie aliunde di pregressa rimessione)rimpiazzandola con l'avv. Sclano Francesca,ignara di tutto, a suo dire, come documentato,(la stessa come da registrazioni Ucle accusa la dottoressa Giri di trattarsi di uno scandalo)sottraendo dal fascicolo atti di ricusazione e rimessione, non informandola delle richieste in corso dande luogo a illegittima sentenza il 3 ottobre o8 .Un vero e proprio blitz di illegalita', a dire dell'avvocatessa Sclano



Esposto e richiesta interpellanza parlamentare
Richiesta Ispezione sull'operato del Tribunale di Camerino


Oggetto: impugnazione 07/10/08




al Presidente Cassazione
Al Presidente Corte Appello Penale Ancona
Alla cancelleria del giudice dr.Claudia Giri
Tribunale penale Camerino
Al Presidente Corte Appello
Al Presidente Nazionale Ordine degli Avvocati
al Presidente Ordine Avvocati Marche
Al Presidente Ordine Avvocati Camerino
Al Presidente CSM
Al Ministro Della Giustizia

udienza 3 ottobre o8 dssa Giri
oggetto multa Tribunale penale Camerino

Premesso che si formula richiesta di nullita' di tutti gli atti in merito al riferito dispositivo di condanna in udienza del 3 ott.08;e contestualmente s'impugna esso decreto di cui si ha notizia solo per sentito dire in cancelleria di Camerino con relativo gravame e pena, in quanto illegittimo iniquo , ingiusto e palese ratifica di abuso di potere in gravissime omissioni ed inadempienze decennali da parte del Comune e Regione Marche.Qui formulando ogni riserva per eventuali conseguenze civili e penali derivanti da esse inadmpienze, da parte del comune.

Premesso che in data 25.o9.o8 con raccomandata 136004314582 veniva inoltrata dalla istante dichiarazione di ricusazione nuovi motivi, dssa Giri e di rimessione per legittimo sospetto, nuovi motivi, in relazione all'udienza del 3 ottobre o8 (multa e dell'11 nov.o8 dssa Giri(diffamazione) .Raccomandata indirizzata al Presidente del Tribunale penale di Camerino e alla dottoressa Giri ricevuta dalla stessa in data 29.9.o8 come da ricevuta di ritorno. Premesso che esse richieste venivano inoltrate di rito e autenticate , nelle modalita' richieste al Presidente tribunale penale di Ancona (Ar pari data 136004314560)Dr Buffa ;premesso che le richieste venivano inoltrate pari data al Presidente Corte cassazione con Ar 136004314571 ;
Premesso che ai sensi legge , Il giudice avrebbe dovuto sospendere essa udienza ed attendere che la Cassazione e la Corte d'appello dichiarassero l'inamissibilita' o ammissibilita' ai sensi delle relative procedure , norme e commi , ciononostante la dottoressa Giri, incurante di una raccomandata gia' pervenuta in data 29. settembre 08 e ribadita contemporaneamente per tre volte nel giorno precedente e prima della stessa udienza, via fax , il cui arrivo e' confermato dalla sua cancelleria prima dell'udienza come da registrazione telefonica,nominava avvocato d'ufficio , senza attendere la costituzione di un nuovo legale (avendo il pregresso abbandonata la difesa, a suo dire ,perche' "impotente contro le assurdita' del tribunale di Camerino circa la corruzione nella vicenda del terremoto ")l'avvocato Francesca Sclano di Camerino.Premesso che entrambe incuranti della rimessione e della ricusazione in atto procedevano illegalmente nella stessa mattinata a conclusione del processo , emettendo , come da appresa notizia solo telefonica, sentenza in dispositivo di condanna per la multa contro la scrivente sottoposta ad indulto, formulasi preventivamente denuncia contro il magistrato per violazione norme procedurali relative alla rimessione e ricusazione e contro il legale all'Ordine professionale , per violazione codice deontologico professionale in presunta associazione a delinquere finalizzata in ambito del tribunale di Camerino, Regione Marche e Comune di Fiordimonte a violazione leggi e norme in finalita' persecutoria di accanimento giudiziario contro una giornalista vittima del terremoto e di rappresaglia per aver pubblicato e pubblicizato abusi di potere, omissioni, inadempienze, travisamenti della regione marche, _comune, com Cts,nonche' tentativo di estorsione ed usura, intimidazioni a suo danno.Premesso che da telefonata intercorsa con l'avvocato d'ufficio , la stessa , come documentabile da registrazione ucle che si e' trascritta ed allegata agli organi di Stampa dell'Ucle e agli organi suindicati, dichiarava di essere stata chiamata al ruolo di avvocato d'ufficio, senza che sapesse o risultasse nel fascicolo che fosse in corso ricusazione e rimessione , anzi dichiarava che quanto e' successo e' un fatto scandaloso!
Tutto cio' premesso ,richiedendo che si proceda per ogni reato emergente da tale narrativa, Formulasi impugnazione contro dispositivo emanato illegalmente dalla dssa Giri, chiedendo annullamento della sentenza , nulla di fatto e di forma, in quanto e' stato il Comune a violare l'ordinanza di pericolosita' verso terzi unitamente alla prefettura che sarebbe dovuta subentrare al sindaco inadempiente per l'ordinanza 2268 art. 10 che stabilisce che gli oneri sono del comune e della prefettura.(Vedi lettere Oreficini Rosi dirigente Regione Marche del 13 febbraio 98 e del Prefetto e Ministero Interno,pari data)Infatti da circa 11 anni il Comune , il Com , La regione erano in possesso delle schede GNDT che registravano che i danni erano stati causati dal sisma 97, e nonostante migliaia di solleciti e denunce ,giammai hanno voluto provvedere, nonostante diffide , messe in mora e ricorsi.Anzi ,il Perito architetto della proprieta' del castello ricorreva al CTS il quale fisso' e garanti una istruttoria in merito alle inadempienze del Comune, Com e Regione, come da racomandate ove garantivano che tale istruttoria sarebbe stata notificata al perito di parte architetto Pelliccioni. Invece a insaputa di tutti ,stabilirono essa istruttoria, dove l'indagato presunto Ing. Spuri divento' garante di se stesso ,con ratifica del suo operato da parte del CTS . Venendone a conoscenza solo in atti giudiziari di tale parere, la interessata impugno' al Consiglio di Stato il parere del CTS che fu invocato dalla regione Marche quale definitivo e prescritto , invece bollato dal Consiglio di Stato (febbraio/08,quale mero atto e parere endoprocessuale non impugnabile, in quanto non era ordinanza o decreto o atto definitivo giuridicamente confacente ad essere impugnato, in quanto opinabile e provvisorio.Quindi la conclusione che il Prefetto non sia subentrato al sindaco inadempiente , poiche' la regione avrebbe dichiarato attraverso Mario Conti che avrebbe dovuto impugnare tale atto(ma quale se L'ing Spuri e la regione ed il Comune hanno opposto solo rimando e resistenza passiva)e che ormai il tempo era scaduto, non ha fondamento. La circostanza dichiarata dal dr Conti e' ininfluente sui doveri omessi, in quanto i soldi se sono finiti, e' un problema loro e non della proprieta'. Se sono finiti i soldi, molte altre tornate di fondi sono entrati cui potevano riferirsi,invece attraverso falsa rappresentazione hanno ratificato sicurezza inesistente .Dove sono finiti i miliardi destinati al Castello Hohenstaufen richiesti dalla regione?Nel castello di Beldiletto(Scippato alla professoressa Paparelli)ed assegnato con falso d'asta a un non terremotato , ed addirittura dopo il sisma ? Come ha potuto la Regione dare al neoproprietario Sensi che non era assolutamente un terremotato, oltre 9 miliardi senza averne diritto, sottraendoli a chi diritto aveva?
Il dr.ing Spuri, solo venti giorni prima della ordinanza dei VVFF invocati dalla proprieta', emanava dichiarazione di sicurezza e conformita', smentita dai VVFF chiamati dal perito del Castello , arch Pelliccioni ,che emanavano il 5 ottobre 2005 decreto generale di pericolosita. Ma tale consclusione e' frutto di loro violazioni ed inadempienze, come l'omessa ordinanza di pericolosita' decennale, la circostanza che il Comune asserisce che sia stata la regione a dividere l'80/dall'81, unicum come ratificato anche dal ctu del Tribunale di Tivoli.Architetto Bausano(vedi protocollo 99/o7 del comune di Fiordimonte,inchioda la regione alla sua responsabilita'.Tutto cio' premesso, non disponendo dei motivi del dispositivo, lo si disconosce ad ogni effetto per le suindicate inique nullita'. Non e' l'importo insignificante della multa, ma cio' che da essa dal punto civile e penale discende!A sbagliare e' stato il Comune e la regione. Chi sbaglia paga!

Ucle -Uff stampa