domenica 26 luglio 2009

Incendi/ Borsellino: Tragedia annunciata in Sicilia e Sardegna
22:29 - POLITICA- 25 LUG 2009





"Responsabilità enti preposti al controllo del territorio"
Roma, 25 lug. (Apcom) - A giudizio di Rita Borsellino, eurodeputata del Pd, "quello che succedendo in Sicilia e in Sardegna è una tragedia enorme, le cui responsabilità vanno ricercate soprattutto presso quegli enti che sono preposti al controllo del territorio e che dovrebbero prevenire gli incendi". "Contro questa tragedia, che torna ogni anno a distruggere migliaia di ettari di macchia mediterranea, è necessario - afferma l'esponente democratica - agire sul terreno della prevenzione. Ma è anche doveroso che politici e amministratori locali abbiano il coraggio di affrontare e combattere una volta per tutte le cause sociali di questo fenomeno criminale".

http://liberalessandria.liberapiemonte.it/2009/03/07/ma-davvero-la-mafia-non-c%E2%80%99e-piu

Libera Alessandria

LIBERA ALESSANDRIA
La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. (Giovanni Falcone)


Ma davvero la mafia non c’è più?
mar 7th, 2009 by liberaalessandria.
Purtroppo gode sempre di ottima salute. Sta solo cambiando pelle.


Effetto di una petizione popolare del 1995, con cui Libera raccolse un milione di firme per il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, la L.109/1996 prevede l’assegna zione dei patrimoni e dei beni di provenienza illecita a quei soggetti – Associazioni, Cooperative, Comuni, Province e Regioni – in grado di restituirli alla cittadinanza, tramite servizi, attività di promozione sociale e lavoro. In 11 anni ha permesso la destinazione a fini sociali di oltre 3000 beni immobili (appartamenti, ville e terreni) in tutta Italia.



In una intervista televisiva del 20 ottobre scorso, Vittorio Sgarbi in veste di Sindaco di Salemi (TP) (http://www.la7.it/approfondimento/dettaglio.asp?prop=omnibuslife&video=18063), dichiarava a proposito di mafia: “Io sono convinto che la mafia in Sicilia non ci sia più. Tutti i capi della mafia sono stati catturati. Oggi l’unico latitante mitizzato è Matteo Messina Denaro, ma non ha il potere di influenzare alcun sindaco”. Poi parlando dell’idea di creare un museo della mafia: “La mafia in Sicilia è interpretata come stato d’animo, come costume, come attitudine” come “idea metafisica”. Infine, sull’ associazione antiracket di Salemi, “nessun cittadino ha mai denunciato o denuncia il pizzo”, traendone poi la conseguenza, tra la perplessità dei conduttori, che quindi anche il pizzo non ci sia più.

A riportarci con i piedi per terra ci ha pensato tra gli altri, pochi giorni dopo, anche il Ministro Roberto Maroni durante l’inaugurazione di un agriturismo realizzato in una villa confiscata a Totò Riina a Corleone. Accompagnato da Luigi Ciotti, in veste di presidente dell’associazione Libera, spiegava come solo in Provincia di Palermo nel 2008 “sono stati sequestrati beni per 571 milioni di euro: la sfida è quella di metterli definitivamente a disposizione dei cittadini”. E Maroni ancora non sapeva che il successivo 18 novembre la DIA avrebbe sequestrato altri 700 milioni di euro (dodici società, 220 tra palazzine e ville, 133 terreni per un totale di 60 ettari) ad un imprenditore prestanome proprio del suddetto Matteo Messina Denaro. Alla faccia della mafia che non c’è più!

Abbiamo quindi chiesto al Procuratore Giancarlo Caselli, che senso abbia parlare di antimafia sociale al Nord: “L’antimafia sociale al Nord si spiega con il fatto obiettivo che la mafia è questione nazionale, non circoscrivibile a certe aree geografiche, specie sul versante economico-finanziario”. La mafia sta quindi cambiando. “Infatti, il potere criminale ormai è sempre più potere economico e sta trasformando radicalmente il mercato e la concorrenza, riducendoli a simulacri. Ciò perché il sistema illegale gode di vantaggi enormi (capitali a costo zero; facilità di aggirare molti ostacoli di legge nell’acquisizione di quote di mercato; offerta di prezzi più bassi, non essendo il profitto l’obiettivo immediato; possibilità di avere costi unitari nettamente inferiori; la corruzione e la violenza intimidatrice praticate sistematicamente), vantaggi che spiazzano ogni concorrente “pulito”, ne comprimono gli affari o lo “espellono” dal mercato, quando non lo “svuotano” fino a risucchiarlo, consentendo ai mafiosi o ai loro prestanome di impadronirsi delle sue attività. Così il libero mercato e la leale competizione economica diventano scatole sempre più vuote.” Prosegue Caselli: “togliere alla mafia i beni che essa ha rapinato alla collettività è importante dovunque, non solo nel Mezzogiorno ma anche nel Nord. Anche perché l’antimafia sociale è materializzazione della legalità come convenienza: in quanto restituzione del “maltolto”, cioè di parte delle ricchezze accumulate dalla mafia mediante un sistematico drenaggio delle risorse ed un’economia di rapina che condiziona e “vampirizza” il tessuto economico legale (a forza di estorsioni, usure, truffe, appalti truccati, tangenti, eccetera). L’antimafia sociale, in altre parole, è la dimostrazione che l’antimafia è recupero di legalità che “paga” anche in termini di nuove opportunità di lavoro e di nuove occasioni di iniziative imprenditoriali. Siamo nell’orbita di quell’antimafia dei diritti che è indispensabile realizzare (insieme all’antimafia della cultura) perché i successi della repressione si consolidino e non risultino alla fine effimeri. L’antimafia sociale diviene così baluardo della democrazia contro i ricatti e le umiliazioni dei mafiosi. E’ sintesi di dignità ed indipendenza conquistate col lavoro: il modo più efficace per coinvolgere la società civile in un effettivo impegno antimafia, senza più deleghe esclusive alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura, inevitabilmente indebolite se lasciate sole”.


Carlo Piccini



Posted in: Attività del Coordinamento Provinciale di Alessandria.


← Una semplice vita (percorso di avvicinamento al 21 marzo)“L’ISTRUTTORIA” a Tortona →2 Comments on “Ma davvero la mafia non c’è più?”
#1 Alessandro Fazzi
on mar 8th, 2009 at 00:37
Bell’articolo.
Tra l’altro, dopo aver appreso le sopracitate dichiarazioni di Sgarbi sto andando ad aggiungere uno spillone nella sua bambolina vodoo dato che sembra funzionare: le sue condizioni peggiorano…

#2 formaz
on apr 4th, 2009 at 07:33
Autore
La società dei prof truffatori
Repubblica — 10 novembre 2004 pagina 7 sezione: PALERMO

I fondi dell’ Unione europea erano destinati a incentivare l’ occupazione al Sud attraverso corsi di formazione nel campo del turismo e dello spettacolo, in realtà avrebbero finito per finanziare carrozzoni per spese mai sostenute. Andava avanti così da almeno tre anni: Salvatore Messina, che si fregiava del titolo di professore, continuava a sfornare corsi, li proponeva all’ assessorato regionale al Lavoro e riusciva a farseli pagare con i soldi del Fondo sociale europeo. Molte delle fatture del professore Messina sarebbero state false o gonfiate ad arte. Sono stati i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria a scoprire la truffa. E così, la Procura di Palermo e il gip Giacomo Montalbano hanno fatto scattare le manette per Messina e quattro suoi collaboratori: Maurizio Grandi (rappresentante legale di una società del Bresciano, la Mirai, indicato come il braccio destro del professore), Aurora Anania (tutor dei corsi di formazione), Cristoforo Candela (responsabile amministrativo di Innova, centro mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, che è una delle associazioni riconducibili a Messina), poi Antonino Delli Carpini (legale della Ari srl). Vanno agli arresti domiciliari Sarina Barbaccia (altra collaboratrice di Messina, tutor dei suoi corsi) e Domenico Petrungaro, già funzionario regionale del dipartimento formazione professionale, pure lui nella schiera dei consulenti del professore. Tutti devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata nei confronti dell’ Unione europea. L’ inchiesta è molto più ampia: sono 13 le persone raggiunte da avviso di garanzia. Sotto inchiesta ci sono altri collaboratori di Messina e imprenditori che gli hanno fornito fatture dubbie per le più svariate prestazioni ai corsi di formazione. Un avviso di garanzia è stato notificato a un altro funzionario regionale che ha rivestito incarichi dirigenziali all’ interno del Gruppo rendicontazione del dipartimento formazione professionale: pure lui avrebbe fornito consulenza a Salvatore Messina. Secondo la ricostruzione della Guardia di finanza, il gruppo sarebbe riuscito a farsi finanziare corsi per 20 milioni di euro. Almeno 9 milioni sono ritenuti il frutto di costi gonfiati. E 5 milioni sono stati bloccati dagli investigatori in 39 conti correnti bancari. Il resto dei soldi - questo il concreto sospetto di chi indaga - avrebbe già preso la strada di qualche banca estera, probabilmente in un paradiso fiscale. D’ altro canto, la strada dell’ estero era stata presto segnata: molte delle società che fornivano servizi ai corsi di formazione finiti sotto inchiesta hanno sede in Inghilterra e fanno capo all’ entourage dello stesso Messina. «Riteniamo che i pagamenti per le prestazioni dichiarate e mai effettuate erano in realtà un sistema efficace per trasferire i soldi lontano», ha spiegato il tenente colonnello Giovanni Padula, comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria di Palermo, nel corso della conferenza stampa tenuta alla caserma Cangialosi. L’ inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Pignatone, dai sostituti Roberta Buzzolani, Maurizio Giordano e Lilia Papoff. s.p.

lunedì 13 aprile 2009

Sisma Abruzzo:Riflessioni!Le Cassandre ...

La Presidente Ucle ringrazia il Ministro Scajola per il recente obbigo di norme ricostruzione antisismche.
"Certamente lodevole l'iniziativa del Ministro Scajola di introdurre l'obbligo dell'applicazione delle norme antisismiche ", ha dichiarato il Presidente Ucle prof Yasmin A. von Hohenstaufen P.puntualizzando , invero ,che quando si rivolse allo stesso per una Ispezione, al Castello Hohenstaufen l'invio' tempestivamente ,precisandone il rigore.
Il problema sono coloro che l'hanno eseguita tramite il Ministero delle Finanze. Infatti arrivo' un certo Ispettore di Bartolomeo,che al telefono preciso' all'Ucle che non era un tecnico e poteva limitarsi solo ad un controllo contabile,per il resto si sarebbe attenuto a quanto affermato dal Com che era poi il controllato".A sua volta l'operato del Com era ratificato dal CTS dichiarato dalla Region decisum.Quindi i controllati erano anche controllori!
Il ricorso al Consiglio di Stato del febbraio o8 presentato dalla principessa Yasmin ,ha smantellato tuttavia il parere del CTS quale decisum,ma mero fatto endoprocedimentale e provvisorio."
Pubblicato da heraldrynet a 14.21 0 commenti
domenica 12 aprile 2009
Hohenstaufen Castle(sisma 97 Marche) gli errori della regione Marche !"Dimentica",nonostante migliaia proteste -esposti la ricostruzione del Castello!

Pubblicato da heraldrynet a 0.40 0 commenti
sabato 11 aprile 2009
Gli errori della ricostruzione nelle Marche ,secondo l'architetto scienziatoGuido Pelliccioni,perito di parte del Castello Hohenstaufen e perito Ucle
"Le linee guida, ha dichiarato l'arch. strutturista Pelliccioni , dovevano essere dettate da principi di duttilita'strutturale e non da principi validi per strutture isotrope ;infatti le direttive sono state interpretate considerando gli edifici in muratura come scatole perfettamente rigide.
In cio' non valutando le capacita' inerziali di edifici con proporzioni geometriche diverse.Infatti analoghe caratteristiche costitutive dei materiali edilizi , a parita' di qualita', hanno prestazioni diverse , in relazione alle proporzioni morfologiche della costruzione,ovvero capaci di resisterealle sollecitazioni dinamiche , in manierauguale , a prescindere della direzione della forzante sismica.Da cio' si deduce che la soluzione , soprattutto per centri storici , realizzati completamente in muratura di mattoni , pietre o a sacco , deve tener conto della capacita'di questi materiali dicomportarsi con strutture autoportanti.Replicando ,ad esempio cio' che Filippo Brunelleschi realizzo'perla cupola di S.Maria del Fiore di Fi , utilizzando perl'autoportanza dello stesso ,ilprincipio della muratura tessuta a spina di pesce, definita da lui stesso , cilindro corda, da lui stesso studiata e mutuata dall'arch Bizantina.Questo tipo di struttura consent un comportamento resistenziale spaziale degli edifici , ovvero capaci di resistere con la massima duttilita'alle sei caratteristiche di sollecitazioni costituenti i gradi di liberta' spaziali di qualunque elemento costruttivo, o in terza dimensione".

-------------------------------------------------------------------------
Ed ecco quanto affermava l'Arch.Pelliccioni , responsabile team Architetti strutturalisti dell'Ucle in merito all'Ospedale di Aquila e ribadito in questi giorni:"Il nodo del problema e' legato alla enorme massa dimensionale dell'Ospedale stesso, con il suo fronte di quasi 2 km. Una struttura di questa dimensione e' comunque soggetta anche con carichi statici a cedimenti differenziali , costituenti ampi cinematismi.Possiamo immaginarci quali cedimenti differenziali possano , come purtroppo si sono deterinati, sotto l'azione sismica di poco inferirore a circa 7 Richter di magnitudo subita.Al di là delle polemiche di eminenti strutturalisti nazionali, in relazione alle normative asismiche adottate, e' una costruzione del 67 , finita con collaudi nel 2003,che ha attraversato temporalmente l'evolversi di diverse normative antisismiche.
La soluzione in questi casi ' quella di realizzare strutture con molti giunti di dilatazione dinamica meccanica ,in mdo tale da smorzare ,zone per zone, energia di deformazione del terremoto, al fine di far coincidere il baricentro delle masse della costruzione, con ilbaricentro delle rigidezze strutturali.Cio' per evitare momenti torcenti inauditi che hanno,difatto,nelcaso dell'Ospedale di Aquila, causato implosione di tuttele strutture di tamponature.Ancorameglio, sesi vanno adutilizzare materiali perfettamente duttili , soprattutto per la realizzazione di nodi strutturali dei telai principali e secondari costituenti le strutture portanti sui punti critici delle ,ovvero l'incrocio travi e pilastri stessi"
venerdì 10 aprile 2009
Hohenstaufen Castle

La Regione Marche aveva solo pochi giorni prima dichiarato corretto l'operato del Com che ratificava una stabilita' e sicurezza inesistente

sabato 11 ottobre 2008

Rimessione

La rimessione: prima e dopo la "Cirami": spunti per una comparazione cronologica



Sara Cortesini

Dopo un travagliato iter legislativo è stato riformato l'istituto della rimessione, previsto dagli art. 45-49 c.p.p.. Come noto, esso scaturisce al fine di garantire l'imparzialità del Giudice-Ufficio giudiziario da possibili interferenze ambientali. La sua ratio, conformemente al dettato dell'art. 25 Cost. (precostituzione del Giudice), vuole salvaguardarne anche l'indipendenza e l'imparzialità. L'attuale Legge 7. 11. 2002, n. 248, meglio nota come "Legge Cirami", modifica nella struttura l'art. 45 c.p.p. con una disciplina più analitica ed una specificazione più puntuale delle fattispecie in grado di minare l'imparzialità dell'ufficio giudiziario in complexu considerato. La disposizione enuclea i casi in cui

"In ogni stato e grado del processo di merito, gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza e l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittima suspicione".

Il precedente testo, era privo di qualsivoglia riferimento alla c.d. legittima suspicione, anche se, mediante l'attività ermeneutica, la dottrina aveva enucleato due ipotesi, tassativamente stabilite, tali da giustificare la rimessione quali: esigenze di ordine pubblico e motivi di legittimo sospetto.
Anche l'art. 47 c.p.p. non è uscito indenne dal rinnovamento normativo. In base alla nuova normativa, infatti, il giudice a quo può sospendere il processo con ordinanza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. Nella vigenza della precedente disciplina la richiesta di remissione non sospendeva il processo. La disciplina ante "Cirami", era , infatti, caratterizzata da un'iniziale inibizione per il Giudice di pronunziare sentenza sino a quando non fosse intervenuta l'ordinanza declaratoria di inammissibilità o quella di rigetto. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 22. 10. 1996, n. 35, dichiarò l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'abrogato art. 47 c.p.p. restituendo, dunque, al Giudice a quo la facoltà di pronunziare sentenza la quale sarebbe stata, se del caso, travolta dall'esito della richiesta di rimessione.
Dopo la Legge 7. 11. 2002, n. 248 è stata data al Giudice la facoltà di disporre con ordinanza la sospensione del processo fino all'intervento dell'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della richiesta.
Nulla è mutato, invece, per ciò che concerne il potere sospensivo della Corte di Cassazione. Tanto il previgente art. 47.1 c.p.p.che il novello 47.2 c.p.p., infatti, dispongono che

" La Corte di Cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo".

Il nuovo art 47 c.p.p., inoltre, dispone che il processo debba, comunque, essere sospeso prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e che non possano essere pronunziati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando il Giudice del merito abbia avuto notizia dalla Suprema Corte che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle Sezioni Unite ovvero a Sezione diversa dall'apposita Sezione di cui all'art. 610.1 c.p.p.. Il Giudice del merito , inoltre, non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto ad altra già rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione, che secondo la precedente disciplina poteva essere disposta solo dalla Corte di Cassazione, rende possibile solo il compimento degli atti urgenti.
L'art. 47.3 c.p.p., così come riformato dall' art. 1 della "Legge Cirami", sancisce che gli effetti della sospensione si protraggono sino al momento in cui intervenga l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta.
La sospensione, in base all'art 47.4 c.p.p. così come riformato dalla art. 1. della "Legge Cirami", determina la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione del reato e , qualora la sospensione stessa sia stata richiesta da un imputato, la sospensione dei termini di custodia cautelare. La prescrizione ed i termini di custodia cautelare, comunque , riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte dichiara inammissibile o rigetta la domanda o, in caso di suo accoglimento, dal momento in cui il processo dinanzi al Giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento sella sospensione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme inerenti alla sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare id est l'art. 304 c.p.p..
L'organo competente a giudicare sull'istanza di rimessione è la Corte di Cassazione, la quale decide in camera di consiglio. Questo è uno dei casi in cui la Suprema Corte è giudice anche del fatto, in quanto ha il potere di assumere, se necessario, le opportune informazioni. Ciò implica, fra l'altro, che essa ha poteri d'ufficio relativi alla ricerca della prova dell'effettiva esistenza dei presupposti legittimanti la rimessione, rispetto a cui le parti hanno solo un mero onere di allegazione.
Importante è, inoltre, il nuovo art. 48.5 c.p.p., il quale sancisce che

"[…] Il Giudice designato dalla Corte di Cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessiome quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione".

Il previgente art. 48.3 c.p.p., invece, sanciva che

" Il Giudice designato [...] dichiara, con ordinanza, se ed in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia".

Si può notare, anche da qui, la maggiore tutela del diritto che ciascuna delle parti ha ad un effettivo libero convincimento del Giudice (qui inteso quale ufficio).
L'art. 49 c.p.p., al contrario, non ha subito mutamenti nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Degni di menzione, però, ed infatti hanno suscitato (e continuano a suscitare) numerose polemiche, sono i suoi commi quinto e sesto, i quali qui si riportano

" La presente Legge si applica anche ai processi in corso, e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della Legge, conservano efficacia. […]
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U".

venerdì 10 ottobre 2008

Pour Légalité maintenir Ucle world Unione Consumatori Lavoratori

A proposito di: EREDE DI FEDERICO II RIVUOLE INDIETRO IL CASTELLO
il 23 set 2009 alle 08:21
In realta' la pretesa della Principessa Yasmin e' giuridicamene fondata.
Castel del Monte e' un bene reliquiario religioso spirituale dinastico ,su cui non vige uso capione come chiese Cappelle .Vero che e' stato abusivamente occupato da altre dinastie. Ma il bene e'di natura imprescrittibile ed irrinunciabile. Ne discende che tutte le vendite , riguardanti tali beni sono nulle(nel caso poi ,come quella del Duca Carafa, tra l'altro fidecommisso del bisnonnodi Yasmin,il principe Aymar della dinastia Sveva Sicena Anglicana, Avril (Staufer)de(von)Saint(Hohen)Genis(Staufen) Buren Anjou ,principe russo curlandese , fu possibile poiche' taledinastia dopo essere stata in Inghilterra alla corte di Re Edoardo dei Plantageneti, di cui erano cugini, tramite la madre Isabella d'inghilterra, terza mogliedi Federico II,visse in Bretagne,ancora dominio dei vecchi conti d'Anjou, e a Saint Genis , emigrando poi in Russia .Solo nei primi del 1900 fu italianizzata.
Pertanto in qualsiasi momento tale Dinastia puo' far valere l'imperativo delPrior in tempore, Potior in iure,essendo bene imprescrittibile, come del resto tutti i Castelli di Federico che sorgono su antichi presidi monastici o chiese bizantine longobarde normanne. Come emerge dal Die Zeit der Staufer il quarto figlio di Federico II ed Isabella d'Inghilterra, Federico de Stupho,sopravvisse ,subentrando ai diritti di Carlotto Enrico , dopo la morte di Corradino, come dai preamboli testamentari di Worms di Federico II, in caso di estinzione della linea di Yolanda di Brienne.Federico VI e'sepolto nell'Abbazia Avril de Saint Genis Buren Anjou .
Notelegali


Messaggi: 2
Iscritto il: 23 set 09


A proposito di: EREDE DI FEDERICO II RIVUOLE INDIETRO IL CASTELLO
di Ucle, il 23 set 2009 alle 08:27
Ne discende quindi che e' lo Stato che deve restituire qualcosa ,oltre al castello, alla principessa Yasmin che, nel caso devolverebbe il tutto ai giovani per il Vivarium Federiciano del castello, Polo di Eccellenza Scienza Arte

Denunciata al Presidente CSM il giudice onorario dottoressa Giri di Camerino

Esposto dell'Uclew al Presidente CSM



Oggetto: La dottoressa Giri Del tribunale Camerino denunciata per abuso di potere e violazione rimessione e ricusazione al CSM e al Ministro Giustizia Ricevuto il: 09/10/08 11:36






L'Ucle di cui e' Presidente la Giornalista Yasmin Aprile von Hohenstaufen Puoti
Denuncia al Presidente CSM il Giudice Claudia Giri del Tribunale di Camerino, per abuso di potere e violazioni procedura rimessione e ricusazione, in merito processo multa di 32 mila euro, per essersi opposta ad ordinanza del comune di Fiordimonte, reo di omissione dell'ordinanza pericolosita' verso terzi Castello di Alfi, essendo ai sensi art 10 dell'Ordinanza 2268/97 di competenza del comune e prefettura.. Nonostante atto di notifica di richiesta rimessione per legittimo sospetto e dichiarazione ricusazione in corso, ricevuta Ar spedita il 25 sett.o8 ricevuta con firma del Tribunale di Camerino il 29.sett.o8, la stessa ,disattendendo la procedura , nominava tempestivamente un avvocato d'ufficio(Avv Poeta che si asteneva proprio perche' gia' conosceva per vie aliunde di pregressa rimessione)rimpiazzandola con l'avv. Sclano Francesca,ignara di tutto, a suo dire, come documentato,(la stessa come da registrazioni Ucle accusa la dottoressa Giri di trattarsi di uno scandalo)sottraendo dal fascicolo atti di ricusazione e rimessione, non informandola delle richieste in corso dande luogo a illegittima sentenza il 3 ottobre o8 .Un vero e proprio blitz di illegalita', a dire dell'avvocatessa Sclano



Esposto e richiesta interpellanza parlamentare
Richiesta Ispezione sull'operato del Tribunale di Camerino


Oggetto: impugnazione 07/10/08




al Presidente Cassazione
Al Presidente Corte Appello Penale Ancona
Alla cancelleria del giudice dr.Claudia Giri
Tribunale penale Camerino
Al Presidente Corte Appello
Al Presidente Nazionale Ordine degli Avvocati
al Presidente Ordine Avvocati Marche
Al Presidente Ordine Avvocati Camerino
Al Presidente CSM
Al Ministro Della Giustizia

udienza 3 ottobre o8 dssa Giri
oggetto multa Tribunale penale Camerino

Premesso che si formula richiesta di nullita' di tutti gli atti in merito al riferito dispositivo di condanna in udienza del 3 ott.08;e contestualmente s'impugna esso decreto di cui si ha notizia solo per sentito dire in cancelleria di Camerino con relativo gravame e pena, in quanto illegittimo iniquo , ingiusto e palese ratifica di abuso di potere in gravissime omissioni ed inadempienze decennali da parte del Comune e Regione Marche.Qui formulando ogni riserva per eventuali conseguenze civili e penali derivanti da esse inadmpienze, da parte del comune.

Premesso che in data 25.o9.o8 con raccomandata 136004314582 veniva inoltrata dalla istante dichiarazione di ricusazione nuovi motivi, dssa Giri e di rimessione per legittimo sospetto, nuovi motivi, in relazione all'udienza del 3 ottobre o8 (multa e dell'11 nov.o8 dssa Giri(diffamazione) .Raccomandata indirizzata al Presidente del Tribunale penale di Camerino e alla dottoressa Giri ricevuta dalla stessa in data 29.9.o8 come da ricevuta di ritorno. Premesso che esse richieste venivano inoltrate di rito e autenticate , nelle modalita' richieste al Presidente tribunale penale di Ancona (Ar pari data 136004314560)Dr Buffa ;premesso che le richieste venivano inoltrate pari data al Presidente Corte cassazione con Ar 136004314571 ;
Premesso che ai sensi legge , Il giudice avrebbe dovuto sospendere essa udienza ed attendere che la Cassazione e la Corte d'appello dichiarassero l'inamissibilita' o ammissibilita' ai sensi delle relative procedure , norme e commi , ciononostante la dottoressa Giri, incurante di una raccomandata gia' pervenuta in data 29. settembre 08 e ribadita contemporaneamente per tre volte nel giorno precedente e prima della stessa udienza, via fax , il cui arrivo e' confermato dalla sua cancelleria prima dell'udienza come da registrazione telefonica,nominava avvocato d'ufficio , senza attendere la costituzione di un nuovo legale (avendo il pregresso abbandonata la difesa, a suo dire ,perche' "impotente contro le assurdita' del tribunale di Camerino circa la corruzione nella vicenda del terremoto ")l'avvocato Francesca Sclano di Camerino.Premesso che entrambe incuranti della rimessione e della ricusazione in atto procedevano illegalmente nella stessa mattinata a conclusione del processo , emettendo , come da appresa notizia solo telefonica, sentenza in dispositivo di condanna per la multa contro la scrivente sottoposta ad indulto, formulasi preventivamente denuncia contro il magistrato per violazione norme procedurali relative alla rimessione e ricusazione e contro il legale all'Ordine professionale , per violazione codice deontologico professionale in presunta associazione a delinquere finalizzata in ambito del tribunale di Camerino, Regione Marche e Comune di Fiordimonte a violazione leggi e norme in finalita' persecutoria di accanimento giudiziario contro una giornalista vittima del terremoto e di rappresaglia per aver pubblicato e pubblicizato abusi di potere, omissioni, inadempienze, travisamenti della regione marche, _comune, com Cts,nonche' tentativo di estorsione ed usura, intimidazioni a suo danno.Premesso che da telefonata intercorsa con l'avvocato d'ufficio , la stessa , come documentabile da registrazione ucle che si e' trascritta ed allegata agli organi di Stampa dell'Ucle e agli organi suindicati, dichiarava di essere stata chiamata al ruolo di avvocato d'ufficio, senza che sapesse o risultasse nel fascicolo che fosse in corso ricusazione e rimessione , anzi dichiarava che quanto e' successo e' un fatto scandaloso!
Tutto cio' premesso ,richiedendo che si proceda per ogni reato emergente da tale narrativa, Formulasi impugnazione contro dispositivo emanato illegalmente dalla dssa Giri, chiedendo annullamento della sentenza , nulla di fatto e di forma, in quanto e' stato il Comune a violare l'ordinanza di pericolosita' verso terzi unitamente alla prefettura che sarebbe dovuta subentrare al sindaco inadempiente per l'ordinanza 2268 art. 10 che stabilisce che gli oneri sono del comune e della prefettura.(Vedi lettere Oreficini Rosi dirigente Regione Marche del 13 febbraio 98 e del Prefetto e Ministero Interno,pari data)Infatti da circa 11 anni il Comune , il Com , La regione erano in possesso delle schede GNDT che registravano che i danni erano stati causati dal sisma 97, e nonostante migliaia di solleciti e denunce ,giammai hanno voluto provvedere, nonostante diffide , messe in mora e ricorsi.Anzi ,il Perito architetto della proprieta' del castello ricorreva al CTS il quale fisso' e garanti una istruttoria in merito alle inadempienze del Comune, Com e Regione, come da racomandate ove garantivano che tale istruttoria sarebbe stata notificata al perito di parte architetto Pelliccioni. Invece a insaputa di tutti ,stabilirono essa istruttoria, dove l'indagato presunto Ing. Spuri divento' garante di se stesso ,con ratifica del suo operato da parte del CTS . Venendone a conoscenza solo in atti giudiziari di tale parere, la interessata impugno' al Consiglio di Stato il parere del CTS che fu invocato dalla regione Marche quale definitivo e prescritto , invece bollato dal Consiglio di Stato (febbraio/08,quale mero atto e parere endoprocessuale non impugnabile, in quanto non era ordinanza o decreto o atto definitivo giuridicamente confacente ad essere impugnato, in quanto opinabile e provvisorio.Quindi la conclusione che il Prefetto non sia subentrato al sindaco inadempiente , poiche' la regione avrebbe dichiarato attraverso Mario Conti che avrebbe dovuto impugnare tale atto(ma quale se L'ing Spuri e la regione ed il Comune hanno opposto solo rimando e resistenza passiva)e che ormai il tempo era scaduto, non ha fondamento. La circostanza dichiarata dal dr Conti e' ininfluente sui doveri omessi, in quanto i soldi se sono finiti, e' un problema loro e non della proprieta'. Se sono finiti i soldi, molte altre tornate di fondi sono entrati cui potevano riferirsi,invece attraverso falsa rappresentazione hanno ratificato sicurezza inesistente .Dove sono finiti i miliardi destinati al Castello Hohenstaufen richiesti dalla regione?Nel castello di Beldiletto(Scippato alla professoressa Paparelli)ed assegnato con falso d'asta a un non terremotato , ed addirittura dopo il sisma ? Come ha potuto la Regione dare al neoproprietario Sensi che non era assolutamente un terremotato, oltre 9 miliardi senza averne diritto, sottraendoli a chi diritto aveva?
Il dr.ing Spuri, solo venti giorni prima della ordinanza dei VVFF invocati dalla proprieta', emanava dichiarazione di sicurezza e conformita', smentita dai VVFF chiamati dal perito del Castello , arch Pelliccioni ,che emanavano il 5 ottobre 2005 decreto generale di pericolosita. Ma tale consclusione e' frutto di loro violazioni ed inadempienze, come l'omessa ordinanza di pericolosita' decennale, la circostanza che il Comune asserisce che sia stata la regione a dividere l'80/dall'81, unicum come ratificato anche dal ctu del Tribunale di Tivoli.Architetto Bausano(vedi protocollo 99/o7 del comune di Fiordimonte,inchioda la regione alla sua responsabilita'.Tutto cio' premesso, non disponendo dei motivi del dispositivo, lo si disconosce ad ogni effetto per le suindicate inique nullita'. Non e' l'importo insignificante della multa, ma cio' che da essa dal punto civile e penale discende!A sbagliare e' stato il Comune e la regione. Chi sbaglia paga!

Ucle -Uff stampa